Riconoscimento e comunicazioni ai sensi del Regolamento comunitario 853/2004 (alimenti di origine animale)

Riconoscimento e comunicazioni ai sensi del Regolamento comunitario 853/2004 (alimenti di origine animale)

Gli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale possono operare solo se rispettano i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004.

Le imprese che intendono avviare un'attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti di origine animale (stabilimenti per la macellazione di animali, per la lavorazione delle carni, dei prodotti della pesca, del latte, del miele, delle uova, ecc.), prima di iniziare l’attività, devono ottenere il riconoscimento del possesso di tali requisiti che si traduce nell’emissione di un apposito decreto, nell’attribuzione di un codice identificativo univoco (bollo sanitario o marchio sanitario) e nell’inserimento in speciali elenchi dell'Unione Europea.

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Ultimo aggiornamento: 12/08/2024 14:42.01