Versare i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)

Versare i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)

I diritti sulle pubbliche affissioni sono un'entrata di competenza del Comune per l'applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

I diritti sulle pubbliche affissioni hanno natura in parte di tributo in parte di corrispettivo per un servizio reso dal Comune e consistente, appunto, nell'affiggere, negli spazi a ciò destinati, manifesti o altro materiale pubblicitario o comunque da rendere noto al pubblico previo pagamento di una commissione il cui importo è rapportato agli spazi occupati e al periodo di esposizione.

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto da coloro che richiedono il servizio di affissione di:

  • manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali o  privi di rilevanza economica
  • messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Attenzione: dal 1° gennaio 2021 con Legge 27/12/2019, n. 160 è stato istituito il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

In Comune di Novate Milanese …

Sono previste delle esenzioni e riduzioni, di seguito si riportano gli articoli di riferimento del regolamento:

Articolo 49 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

  •  La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
    • per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 36
    • per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
    • per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
    • per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
    • per gli annunci mortuari.
  • Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 50 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

  • Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
    • i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio
    • i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi
    • i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi
    • i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
    • i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative
    • ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge
    • i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, su bollettino PagoPa inviato dall’ufficio pubbliche affissioni.

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Ultimo aggiornamento: 03/02/2024 18:54.35