Versare l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)

Versare l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)

ICP è l'acronimo di "Imposta Comunale sulla Pubblicità" ed è dovuta per:

  • la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche effettuate in:
    • luoghi pubblici (vie, piazze, giardini pubblici ed aree comunque aperte al pubblico passaggio) e luoghi di libero accesso senza limitazioni o condizioni
    • luoghi aperti al pubblico, locali e le aree destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o nei quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da colui che, nel luogo medesimo, esercita un diritto od una potestà
    • ovvero che siano da tali luoghi percepibili.
  • affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

Sono soggetti all'imposta di pubblicità unicamente:

  • i messaggi diffusi nell'esercizio di un’ attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi
  • i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Attenzione: dal 1° gennaio 2021 con Legge 27/12/2019, n. 160 è stato istituito il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

In Comune di Novate Milanese …

Sono previste delle esenzioni e riduzioni, di seguito si riportano gli articoli di riferimento del regolamento:

Articolo 45 - Riduzioni del canone per la pubblicità

  • La tariffa del canone è ridotta alla metà:
    • per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
    • per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
    • per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Articolo 46 - Esenzioni dal canone per la pubblicità

  • Sono esenti dal pagamento del canone:
    • la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso
    • gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato
    • la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione
    • la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita
    • la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall' impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio
    • la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie
    • la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali
    • le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
    • le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie
    • la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche (anche società di capitale senza fini di lucro), all’interno degli impianti utilizzati con capienza inferiore a 3.000 posti. Qualora dette forme pubblicitarie contengano sponsorizzazioni superiori ad un terzo della propria superficie, decadono dalla predetta esenzione e sono soggette alle prescrizioni del vigente Regolamento
    • per le insegne d’esercizio che contraddistinguono la sede nella quale si svolgono attività commerciali e di produzione di beni e servizi, per una superficie complessiva non superiore a 5 . per le insegne che superano complessivamente (anche quando sono più di una) i 5 , il canone è dovuto per l’intera superficie.

Il pagamento del canone sulle esposizioni pubblicitarie annuali è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno (salvo diversa indicazione da parte dell’Ente) e comunque previa ricezione di bollettino PagoPa inviato dall’ufficio pubbliche affissioni.

Il pagamento del canone sulle esposizioni pubblicitarie giornaliere deve essere effettuato contestualmente all’avvio dell’esposizione, su bollettino PagoPa inviato dall’ufficio pubbliche affissioni.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:29.07