Pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del provvedimento finale

Le Pubbliche Amministrazioni che ricevono le domande previste dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 2, com.1 devono obbligatoriamente adottare un provvedimento finale. A tal proposito il Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 prevede che, così come avviene per la presentazione della domanda, anche sul provvedimento finale debba essere apposta una marca da bollo. 

Pertanto, ai fini del rilascio del provvedimento finale, quando l'Amministrazione competente comunica l'esito positivo dell'istruttoria il cittadino deve acquistare una ulteriore marca da bollo, diversa da quella annullata per la presentazione della domanda, da apporre sul documento.

Se l'Amministrazione rilascia un provvedimento finale in forma digitale, il cittadino deve comunicare il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e attestare tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.

Durata massima del procedimento amministrativo
La conclusione del procedimento è immediata.
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Procura
L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.
Moduli da compilare e documenti da allegare
Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del provvedimento finale
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Ultimo aggiornamento: 15/11/2023 18:26.35